Processo penale - Procedimenti speciali alternativi al giudizio - Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - Imputati in processi pendenti in primo grado nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Preclusa ammissione al procedimento speciale - Lamentata mancanza di una disciplina transitoria analoga a quella di cui all'art. 15- bis , comma 1, della legge n. 118 del 2014 - Asserita violazione del principio di eguaglianza per trattamento identico di situazioni difformi - Asserita violazione del principio convenzionale della retroattività della lex mitior - Asserita violazione del diritto di difesa - Asserita violazione del principio del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma 2, del cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui, in assenza di una disciplina transitoria, non prevede l'ammissione all'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova - introdotto dalla legge n. 67/2014 - ai processi pendenti in primo grado, nei quali la dichiarazione di apertura del dibattimento sia stata effettuata prima dell'entrata in vigore della nuova norma. L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova pur avendo effetti sostanziali, perché dà luogo all'estinzione del reato, è connotato comunque da un'intrinseca dimensione processuale e in ragion di ciò si giustifica la scelta legislativa di parificare la disciplina del termine per la richiesta, senza distinguere tra processi in corso e processi nuovi. Il legislatore, infatti, gode di ampia discrezionalità nello stabilire la disciplina di nuovi istituti processuali, a condizione che ciò non sia manifestamente irragionevole. La disposizione impugnata, inoltre, attesa la sua prospettiva processuale, è regolata dal principio tempus regit actum, e non già dal principio di retroattività della lex mitior, il quale, al contrario, riguarda esclusivamente la fattispecie incriminatrice e la pena. Sono prive di fondamento, infine, le asserite violazioni del diritto di difesa e del giusto processo, giacché sollevate nell'erroneo presupposto che nei processi in corso al momento dell'entrata in vigore della norma censurata dovrebbe riconoscersi all'imputato la facoltà di scegliere il nuovo procedimento speciale, del quale, invece, è stata legittimamente esclusa l'applicabilità da parte del legislatore.
Sul regime transitorio del giudizio abbreviato, v., ex multis, la citata sentenza n. 277/1990.
Sul principio di retroattività della lex mitior, riconosciuto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, v., ex multis, la citata sentenza n. 236/2011.