Sentenza 241/2015 (ECLI:IT:COST:2015:241)
Massima numero 38625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 26/11/2015; Pubblicazione in G. U. 02/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. - Previsione che l'aumento della quantità della pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave - Censura riferita ai "casi nei quali la pena per il reato satellite debba determinarsi inderogabilmente nel massimo edittale" - Insufficiente descrizione della fattispecie a quo - Evidente erroneità del presupposto interpretativo - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie a quo e per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto comma, del cod. pen., aggiunto dall'art. 5 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, impugnato in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., laddove prevede che, per coloro ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, l'aumento di pena per il c.d. reato satellite non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. In primo luogo, l'organo rimettente non specifica se, nel giudizio a quo, la recidiva reiterata era stata già applicata con una precedente sentenza - anteriore alla commissione dei reati per i quali si procede - o se l'applicazione sarebbe avvenuta per la prima volta nel medesimo procedimento, atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, solo nel primo caso può trovare applicazione la disposizione censurata. In secondo luogo, nei casi di reato continuato - come quello di specie - la pena risultante dal cumulo giuridico non può comunque essere superiore a quella che, in concreto, il giudice avrebbe inflitto in caso di cumulo materiale. Tale riferimento al cumulo materiale, previsto dal comma terzo dello stesso art. 81 del cod. pen., ha riguardo alla pena che il giudice ritiene adeguata alla fattispecie concreta, e non certo a quella massima edittale, come invece ritenuto erroneamente dall'organo rimettente.



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 81  co. 4

legge  05/12/2005  n. 251  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte