Ordinanza 242/2015 (ECLI:IT:COST:2015:242)
Massima numero 38626
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 26/11/2015; Pubblicazione in G. U. 02/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Responsabilità civile - Risarcimento del danno da lesioni di lieve entità derivante da incidente stradale - Prevista esclusione del risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo - Prevista necessità di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione - Asserita vanificazione "di fatto" della risarcibilità dei piccoli danni rilevabili solo attraverso giudizio medico di plausibilità ed attendibilità, senza possibilità di conferma strumentale - Sopravvenienza della sentenza n. 235 del 2014, che ha ritenuto rispondente a criteri di ragionevolezza, in termini di bilanciamento, la normativa impugnata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - come modificato dall'art. 32, comma 3-ter del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) - e 32, comma 3-quater, dello stesso d.l. n.1 del 2012, impugnati in quanto stabiliscono l'esclusione del risarcimento per danno biologico permanente per le lesioni di lieve entità derivanti da incidenti stradali non suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, e che il risarcimento stesso possa aver luogo solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione. Successivamente all'ordinanza di rimessione è intervenuta la sentenza n. 235 del 2014 che ha escluso che la "necessità" del riscontro strumentale sia riferibile al danno temporaneo (che può quindi, essere anche solo «visivamente» accertato) ed ha ritenuto non censurabile la prescrizione della ulteriore e necessaria diagnostica strumentale ai fini della ricollegabilità di un danno "permanente" alle microlesioni di che trattasi. Inoltre, in relazione a tale seconda tipologia di danno, è stato ritenuto ragionevole il bilanciamento operato dal legislatore tra i contrapposti valori coinvolti nel vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata, nel quale le assicurazioni, concorrendo ex lege al Fondo di garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici e l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  07/09/2005  n. 209  art. 139  co. 2

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 32  co. 3

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 32  co. 3

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte