Ordinanza 243/2015 (ECLI:IT:COST:2015:243)
Massima numero 38627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  04/11/2015;  Decisione del  04/11/2015
Deposito del 26/11/2015; Pubblicazione in G. U. 02/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Enti locali - Possibilità di escludere dal regime limitativo le assunzioni per le aziende speciali ed istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale - Ricorso della Regione Veneto - Ius superveniens satisfattivo delle pretese della parte ricorrente - Norma medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
E' cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, commi terzo e quarto, e 118 Cost. - dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale consente agli enti locali di escludere, con motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale. Infatti, gli artt. 4, comma 12-bis, del d.l. n. 66 del 2014 e 3, comma 5-quinquies, del d.l. n. 90 del 2014 (convertiti, rispettivamente, dalle leggi nn. 89 e 114 del 2014) hanno eliso la portata lesiva della norma censurata che, da un lato, venuta meno la potestà degli enti locali in ordine al regime assunzionale delle ex IPAB, appare conforme al dettato costituzionale e rispettosa del riparto di competenze tra Stato e Regioni; e, dall'altro, nei soli quattro mesi circa di sua vigenza, non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole, avendo la modifica legislativa eliminato ogni efficacia durevole dei provvedimenti eventualmente già adottati, di cui non consta l'esistenza.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 557

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte