Sentenza 245/2015 (ECLI:IT:COST:2015:245)
Massima numero 38629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  04/11/2015;  Decisione del  04/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:  38630


Titolo
Locazione - Contratti di locazione di immobili stipulati da amministrazioni pubbliche - Rinnovo - Nulla osta dell'Agenzia del demanio a pena di nullità - Ricorso della Regione Veneto - Asserita esorbitanza della potestà legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, lesiva delle prerogative regionali - Lamentata carenza dell'intesa con la Regione o del parere della Conferenza unificata - Asserita violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale - Disciplina coerente con la logica di una corretta amministrazione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, 118 e 119 Cost., in quanto prevede che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 2009 non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. Non risulta violata la potestà legislativa statale nella materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» con conseguente lesione delle prerogative regionali, posto che la disposizione impugnata, riguardando il rinnovo del contratto di locazione e subordinandolo a determinate condizioni, nonché prevedendone la nullità in caso di mancata verificazione delle stesse, è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile». Altresì, non è fondata la censura relativa all'assenza dell'intesa con la Regione o del parere della Conferenza unificata: tali adempimenti, in quanto riferiti alle modalità di adozione della norma, non sono necessari e ciò è tanto più evidente in presenza di una competenza esclusiva dello Stato. Infine, non risultano violati i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale, in quanto se lo Stato si fa portatore dell'interesse al coordinamento della finanza pubblica, trattandosi della valorizzazione dei beni demaniali e dei conseguenti risparmi, è evidente che tali finalità non possono essere utilmente perseguite se non con meccanismi in grado di impedire comportamenti non coerenti con esse. La lesione dei summenzionati parametri risulta insussistente anche in relazione alle modalità procedimentali e sanzionatorie con cui l'interesse pubblico viene perseguito. La scelta dell'Agenzia del demanio quale interlocutore della Regione deve ritenersi legittima in quanto ad essa compete la gestione e la valorizzazione del demanio statale, oltre ad essere l'unica detentrice di un patrimonio di conoscenze del mercato immobiliare nazionale nel suo complesso. In merito al procedimento, il rilascio del nulla osta presuppone lo svolgimento di un procedimento ai sensi della l. n. 241 del 1990. Tale normativa riconosce le più ampie garanzie agli interlocutori dell'autorità decidente. Anche l'iter temporale risulta adeguato, in quanto è nella logica di una corretta amministrazione che la Regione, da parte sua, fornisca tempestivamente all'Agenzia del demanio gli elementi necessari per valutare gli aspetti specifici e concreti della situazione e che quest'ultima, a sua volta, si esprima sulla disponibilità di un bene adeguato all'esigenza della Regione, con il pieno coinvolgimento della stessa ed in termini congrui. Infine, la nullità comminata in caso di rinnovo non consentito non lede il canone di proporzionalità giacché tale sanzione è prevista quale conseguenza della violazione di una norma imperativa.

Sull'ammissibilità, nei giudizi in via principale, delle questioni prospettate in termini dubitativi o alternativi, purché le interpretazioni non siano implausibili ed irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate, v. le citate sentenze nn. 412/2014, 269/2014, 144/2014, 207/2014 e 278/2010.

Sull'individuazione della materia cui va ricondotta la disciplina censurata alla luce dei criteri della ratio, della finalità, del contenuto e dell'oggetto della disciplina stessa, v. le citate sentenze nn. 167/2014 e 121/2014.

Sulla non necessarietà dell'intesa con la Regione o del parere della Conferenza unificata in quanto adempimenti riferiti alle modalità di adozione della norma, v. le citate sentenze nn. 36/2014, 121/2013, 372/2008 e 222/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 388

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte