Sentenza 245/2015 (ECLI:IT:COST:2015:245)
Massima numero 38630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
04/11/2015; Decisione del
04/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:
38629
Titolo
Locazione - Contratti di locazione di immobili stipulati da amministrazioni pubbliche - Rinnovo - Nulla osta dell'Agenzia del demanio a pena di nullità - Sufficienza anche del mero silenzio - Violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale - Necessità di sostituire la locuzione "non abbia espresso il nulla osta" con la locuzione "espresso il diniego di nulla osta" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Locazione - Contratti di locazione di immobili stipulati da amministrazioni pubbliche - Rinnovo - Nulla osta dell'Agenzia del demanio a pena di nullità - Sufficienza anche del mero silenzio - Violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale - Necessità di sostituire la locuzione "non abbia espresso il nulla osta" con la locuzione "espresso il diniego di nulla osta" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
Ѐ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014) nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta». Infatti, viola i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale la previsione da cui discende l'impossibilità di rinnovare i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 2009, dal mero silenzio serbato dall'Agenzia del demanio entro il termine legislativamente predeterminato per rilasciare il nulla osta al rinnovo dei summenzionati contratti. La compressione dell'autonomia regionale non può derivare da una mera omissione, ma solo da comprovate esigenze di tutela dell'interesse pubblico.
Ѐ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 42 Cost., l'art. 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di Stabilità 2014) nella parte in cui prevede «non abbia espresso il nulla osta» anziché «espresso il diniego di nulla osta». Infatti, viola i canoni di ragionevolezza e proporzionalità dell'obiettivo perseguito rispetto all'incidenza sull'autonomia privata regionale la previsione da cui discende l'impossibilità di rinnovare i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 196 del 2009, dal mero silenzio serbato dall'Agenzia del demanio entro il termine legislativamente predeterminato per rilasciare il nulla osta al rinnovo dei summenzionati contratti. La compressione dell'autonomia regionale non può derivare da una mera omissione, ma solo da comprovate esigenze di tutela dell'interesse pubblico.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 388
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte