Bilancio e contabilità pubblica - Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio regionale - Ricorso della Regione siciliana - Difetto del requisito della specifica destinazione per finalità contingenti o continuative dello Stato previsto dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione - Inapplicabilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 37 dello statuto siciliano e 2, comma 1, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, l'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana. La norma impugnata, che destina a fondi statali risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali, pur non formulando in termini espliciti una previsione di riserva allo Stato, nella sostanza equivale a determinare una riserva all'Erario del suddetto incremento di gettito. Affinché tale riserva possa operare, è necessario, ai sensi degli evocati parametri, che l'entrata abbia natura tributaria, che sia provvista del requisito della novità e che sia destinata mediante apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle stesse; circostanza quest'ultima che, nel caso di specie, non si verifica.
Per l'affermazione che la prospettazione in termini dubitativi dell'effettiva applicabilità delle norme alla ricorrente non comporta, nel giudizio in via principale, l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 23/2014 e 62/2012.
In materia di riserva all'Erario di tributi altrimenti spettanti per statuto alla Regione siciliana, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 176/2015, 65/2015, 145/2014 e 241/2012.