Bilancio e contabilità pubblica - Destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal contrasto all'evasione fiscale - Ricorso della Regione siciliana - Difetto del requisito della novità dell'entrata previsto dallo statuto siciliano e dalle norme di attuazione - Inapplicabilità della disposizione impugnata alla Regione siciliana - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori profili di censura.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 36 e 43 dello statuto siciliano, l'art. 1, commi 431, 432, 433, 434 e 435, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella parte in cui riservano allo Stato il maggior gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione fiscale di entrate non nominativamente riservate allo Stato, riscosse nell'ambito del territorio della Regione. Le risorse di cui agli impugnati commi non costituiscono entrate nuove ai fini della disciplina statutaria sulla riserva erariale di entrate altrimenti spettanti alla Regione e, dunque, lo Stato non ha alcun titolo per incamerare il relativo gettito e destinarlo al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
(Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura)
In materia di riserva all'Erario di tributi altrimenti spettanti alla Regione siciliana, v. la citata sentenza n. 241/2012.