Sentenza 247/2015 (ECLI:IT:COST:2015:247)
Massima numero 38635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Radiotelecomunicazione - Commercio elettronico - "Servizi della società dell'informazione" - Poteri dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di limitarne la libera circolazione anche in via d'urgenza, al fine di impedire o porre fine a violazioni di diritti di terzi - Asserita violazione dei principi di riserva di legge e di tutela giurisdizionale in relazione all'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica - Asserita violazione dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità nell'esercizio della discrezionalità legislativa - Asserita violazione del principio del giudice naturale - Contraddittorietà, ambiguità e oscurità nella formulazione della motivazione e del petitum - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per contraddittorietà, ambiguità e oscurità della motivazione, le questioni di legittimità degli artt. 5, comma 1, 14, comma 3, 15, comma 2 e 16, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e 32-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), che attribuiscono all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il potere di adottare disposizioni regolamentari volte al rispetto della proprietà intellettuale degli operatori sulla rete di comunicazione elettronica, con cui, tra l'altro, intervenire anche in via d'urgenza sulle attività di trasporto e memorizzazione di informazioni. L'ordinanza infatti si presenta ancipite, palesando un'incongruenza tra la motivazione e il dispositivo, in quanto richiede, da un lato, una dichiarazione di incostituzionalità di tipo ablativo e, dall'altro, una pronuncia additiva, peraltro attraverso una motivazione a sua volta incoerente tra le premesse del suo svolgersi e le relative conclusioni.

Sul fatto che la Corte giudica su norme, ma pronuncia su disposizioni, v. la citata sentenza n. 84/1996.

Sull'inammissibilità delle questioni prospettate che siano ancipiti si vedano, ex plurimis, le citate sentenze nn. 41/2015, 91/2014 e 265/2011.

Sull'impossibilità di procedere all'esame del merito di una questione sollevata con ordinanza che non chiarisce sufficientemente se intende ottenere una pronuncia ablativa o una additiva-manipolativa, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze n. 228/2014; ordinanze nn. 101/2015, 214/2011, 21/2011, 91/2010, 269/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  09/04/2003  n. 70  art. 5  co. 1

decreto legislativo  09/04/2003  n. 70  art. 14  co. 3

decreto legislativo  09/04/2003  n. 70  art. 15  co. 2

decreto legislativo  09/04/2003  n. 70  art. 16  co. 3

decreto legislativo  31/07/2005  n. 177  art. 32  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte