Esecuzione mobiliare - Somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - Pignorabilità nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito - Mancata previsione della impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, secondo il regime indicato dalla sentenza n. 506 del 2002 per le pensioni - Evocazione non motivata dei parametri asseritamente violati - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per evocazione non motivata dei parametri asseritamente violati, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. - impugnato, in riferimento agli artt. 1, 2 e 4 Cost. - in quanto non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria al mantenimento del lavoratore e della famiglia, secondo il regime indicato nella sentenza n. 506 del 2002 con riguardo alle pensioni. L'ordinanza si limita, infatti, a menzionare detti parametri costituzionali, omettendo di fornire un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate.
Per l'inammissibilità delle censure proposte in maniera apodittica, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 178/2015.
Per l'impignorabilità delle pensioni per l'intera parte indispensabile alle elementari esigenze di vita del pensionato, v. la citata sentenza n. 506/2002.
Sulla conformità dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ. all'art. 36 Cost., v., ex plurimis, la citata sentenza n. 434/1997.