Sentenza 249/2015 (ECLI:IT:COST:2015:249)
Massima numero 38638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del
03/11/2015; Decisione del
03/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale - Determinazione unilaterale dello Stato in attesa dell'attuazione della procedura d'intesa - Accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province di Trento e di Bolzano - Sopravvenuta conclusione di accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte - Estinzione dei processi.
Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale - Determinazione unilaterale dello Stato in attesa dell'attuazione della procedura d'intesa - Accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia e delle Province di Trento e di Bolzano - Sopravvenuta conclusione di accordi con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinunce ai ricorsi accettate dalla controparte - Estinzione dei processi.
Testo
Sono estinti i giudizi - promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., letto in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ed a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime assicurano il concorso mediante le procedure previste dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La rinuncia ai ricorsi (conseguente agli accordi conclusi con lo Stato in materia di finanza pubblica), accettata dalla parte resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Sono estinti i giudizi - promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento - relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost., letto in combinato disposto con l'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ed a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime assicurano il concorso mediante le procedure previste dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La rinuncia ai ricorsi (conseguente agli accordi conclusi con lo Stato in materia di finanza pubblica), accettata dalla parte resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 481
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
legge costituzionale
art. 10
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 8
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 49
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 63
co. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 65
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 79
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 80
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 81
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 103
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 104
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 09/08/1966
n. 869
art.
decreto del Presidente della Repubblica 25/11/1975
n. 902
art.
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art.
decreto del Presidente della Repubblica 26/01/1980
n. 197
art.
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art.