Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale - Determinazione unilaterale dello Stato in attesa dell'attuazione della procedura d'intesa - Accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Sopravvenuta conclusione di un accordo con lo Stato in materia di finanza pubblica - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte - Cessazione della materia del contendere.
Ѐ cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in riferimento agli artt. 117, comma terzo, 119 Cost. ed a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime assicurano il concorso mediante le procedure previste dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La rinuncia al ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste - a seguito di impegni specificamente assunti in sede di un accordo siglato col Governo - non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, comporta la cessazione della materia del contendere.
Sulla cessazione della materia del contendere a seguito di dichiarazione di rinuncia del ricorrente, pur non accettata dalla parte resistente, v. le citate sentenze nn. 82/2015, 77/2015, 75/2015 e 46/2015.