Bilancio e contabilità pubblica - Concorso delle autonomie speciali alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale - Determinazione unilaterale dello Stato - Accantonamento annuale a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata esclusione dalle procedure d'intesa - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento a varie norme statutarie, in quanto impone anche alle Regioni ad autonomia speciale ed alle Province autonome una riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale, stabilendo che le medesime assicurano il concorso mediante le procedure previste dall'art. 27 della l. n. 42 del 2009, ad esclusione della Regione siciliana, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto art. 27, l'importo del concorso finanziario è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali. La pretesa violazione del principio di leale collaborazione è desunta dalla mancata previsione per la sola Regione siciliana di procedure di intesa previste per determinare il concorso delle Regioni ad autonomia speciale alla riduzione del fabbisogno finanziario del Servizio sanitario nazionale. La ricorrente, invece, avrebbe dovuto argomentare le proprie doglianze in maniera tale da dimostrare come la norma censurata, che si correla all'adozione di misure di contenimento dei costi sanitari forieri di una riduzione di spesa, possa ostacolare l'attuazione del Piano di rientro volto al riequilibrio del Servizio sanitario regionale.
Sulla presunta interferenza tra riduzione del fabbisogno sanitario e del relativo finanziamento ed attuazione del Piano di rientro sanitario, v. la citata sentenza n. 125/2015.