Bilancio e contabilità pubblica - Complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni ordinarie per l'esercizio 2014 - Determinazione unilaterale delle quote - Ricorso della Regione Puglia - Asserita lesione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Disposizioni di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b) e c), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione, nella parte in cui stabilisce unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014. La disposizione censurata costituisce un principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, rispettoso delle condizioni individuate dalla giurisprudenza della Corte affinché i vincoli posti dallo Stato possano considerarsi non lesivi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. Essa, infatti, si limita a prescrivere un limite complessivo alla spesa in via transitoria ed in vista di specifici obiettivi, lasciando agli enti territoriali ampia libertà di allocazione delle risorse, senza ledere il canone generale di ragionevolezza e di proporzionalità. I principi fondamentali della legislazione statale nella citata materia, in quanto mirano a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in ossequio a parametri costituzionali e ai vincoli europei, non ledono l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle regioni; l'eventuale impatto sulla sfera regionale deve infatti considerarsi circostanza di fatto che non incide sul piano della legittimità costituzionale. Non sussiste neanche la asserita violazione del principio di leale collaborazione, sotto il profilo del mancato accordo tra le parti, in quanto il principio evocato viene in rilievo in ipotesi particolari, ossia in presenza di concorrenza di competenze e non anche in caso di competenze chiaramente distinte, come accade nel caso in esame.
Per l'affermazione che i vincoli di coordinamento finanziario imposti dallo Stato possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle regioni e degli enti locali quando stabiliscono un limite complessivo che lasci agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse tra diversi ambiti e obiettivi di spesa, v. le citate sentenze nn. 236/2013, 182/2011, 297/2009, 289/2008 e 169/2007.
Per l'affermazione che la disciplina dettata dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato, v. le citate sentenze nn. 236/2013 e 326/2010.
Per l'affermazione che l'equilibrio economico-finanziario e i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea risultano ancor più pregnanti alla luce del primo comma dell'art. 97 Cost., v. la citata sentenza n. 60/2013.
In tema di legittimità dell'incidenza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia di spesa delle regioni, v. le citate sentenze nn. 91/2011, 27/2010, 456/2005 e 244/2005.
In tema di legittimità dell'incidenza dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica su ogni tipo di potestà legislativa regionale, v. la citata sentenza n. 151/2012.
Per l'affermazione che l'eventuale impatto dei principi di coordinamento della finanza pubblica sull'autonomia finanziaria e organizzativa delle regioni costituisce circostanza di fatto che non incide sul piano della legittimità costituzionale, v. le citate sentenze nn. 40/2010, 169/2007 e 36/2004.
In tema di principio di leale collaborazione in riferimento a casi di concorrenza di competenze, v. le citate sentenze nn. 213/2006, 133/2006, 431/2005, 383/2005, 231/2005, 219/2005, 50/2005, 308/2003 e 303/2003.