Sentenza 250/2015 (ECLI:IT:COST:2015:250)
Massima numero 38643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
03/11/2015; Decisione del
03/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile alla Regione Puglia per il 2014 e per gli anni 2015-2017 - Determinazione unilaterale delle quote - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata discriminazione rispetto alle altre Regioni - Asserite irrazionalità e irragionevolezza, lesive dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile alla Regione Puglia per il 2014 e per gli anni 2015-2017 - Determinazione unilaterale delle quote - Ricorso della Regione Puglia - Lamentata discriminazione rispetto alle altre Regioni - Asserite irrazionalità e irragionevolezza, lesive dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria della Regione - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Puglia, per contrasto con gli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, Cost., nella parte in cui determina la dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile alla ricorrente per il 2014 e per gli anni 2015-2017. La Regione Puglia, infatti, argomenta la presunta illegittimità su una base del tutto ipotetica, non spiegando le ragioni per le quali ritiene che il legislatore statale abbia ripartito la spesa in base alla popolazione residente in ciascuna Regione e non considerando altri aspetti che potrebbero giustificare l'attribuzione di una disponibilità di spesa pro capite differenziata tra le regioni.
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Puglia, per contrasto con gli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, 119, primo e quinto comma, Cost., nella parte in cui determina la dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile alla ricorrente per il 2014 e per gli anni 2015-2017. La Regione Puglia, infatti, argomenta la presunta illegittimità su una base del tutto ipotetica, non spiegando le ragioni per le quali ritiene che il legislatore statale abbia ripartito la spesa in base alla popolazione residente in ciascuna Regione e non considerando altri aspetti che potrebbero giustificare l'attribuzione di una disponibilità di spesa pro capite differenziata tra le regioni.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 497
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 1
Costituzione
art. 119
co. 5
Altri parametri e norme interposte