Bilancio e contabilità pubblica - Complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni ordinarie per l'esercizio 2014 - Determinazione unilaterale delle quote - Ricorso della Regione Veneto - Lamentata approvazione della legge impugnata previo parere della Conferenza unificata anziché previa intesa - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b) e c), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, quinto comma, e 119, primo comma, Cost., poiché - nello stabilire unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014 - non è stato preceduto da una intesa con la Conferenza unificata, ai sensi del d. lgs. n. 281 del 1997. L'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, in quanto i vincoli procedurali si impongono al legislatore solo laddove previsti da una fonte costituzionale, evenienza che non ricorre nel caso in esame.
Per l'affermazione che l'esercizio dell'attività legislativa sfugge alle procedure di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 112/2010, 249/2009 e 159/2008.