Sentenza 250/2015 (ECLI:IT:COST:2015:250)
Massima numero 38646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  03/11/2015;  Decisione del  03/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:  38641  38642  38643  38644  38645


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni ordinarie per l'esercizio 2014 - Determinazione unilaterale delle quote - Ricorso della Regione Veneto - Asserita irragionevolezza della doppia disciplina diversificata a seconda degli anni di riferimento - Questione non deliberata dalla Giunta regionale - Inammissibilità.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 496, lett. b) e c), e 497, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto per violazione del principio di ragionevolezza, nella parte in cui determina unilateralmente le quote spettanti a ciascuna Regione della complessiva dotazione di spesa assegnata in termini di competenza eurocompatibile al comparto delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio 2014. La delibera con cui la Giunta regionale ha disposto la proposizione del ricorso, infatti, non contiene alcun riferimento a tale questione.

In tema di difetto della volontà della Giunta regionale di promuovere una questione di legittimità e di conseguente inammissibilità, v. le citate sentenze nn. 309/2013, 220/2013, 27/2008 e 275/2007.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 496

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 496

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 497

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte