Intervento in giudizio - Giudizi promossi in via di azione - Soggetti che non sono titolari di potestà legislativa - Inammissibilità.
È inammissibile, perché privo di legittimazione ad causam, l'intervento di soggetti privi di potestà legislativa nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che sostituisce l'art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, attribuendo alle Province autonome di Trento e Bolzano competenza legislativa in materia di finanza locale - promosso dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 11, 23,117, primo comma e 120 Cost. Il giudizio di costituzionalità delle leggi promosso in via principale si svolge infatti esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette la partecipazione di quelli cui tale potestà difetti, ferma restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, l'eventuale esperibilità degli altri mezzi di tutela giurisdizionale.
Sul difetto di legittimazione nei giudizi di legittimità in via di azione dei soggetti privi di potestà legislativa, v. le citate sentenze nn. 118/2015, 31/2015, 210/2014, 285/2013, 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011 e 278/2010.
Sulla legittimazione nei giudizi per conflitto di attribuzione dei soggetti privi di potestà legislativa, v. le citate sentenze nn. 386/2005 e 154/2004.