Sentenza 251/2015 (ECLI:IT:COST:2015:251)
Massima numero 38648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  04/11/2015;  Decisione del  04/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:  38647


Titolo
Imposte e tasse - Disciplina che regola la competenza in materia tributaria delle Province autonome - Ricorso della Regione Veneto avverso il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province di Trento e di Bolzano - Asserita violazione dei principi di unitarietà e indivisibilità della Repubblica e di eguaglianza - Asserito contrasto con il diritto comunitario - Genericità delle censure sollevate - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per genericità delle censure sollevate, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1. comma 518, della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, impugnato dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 11, 23,117, primo comma e 120 Cost. in quanto, sostituendo l'art. 80 del d.P.R. n. 670 del 1972, attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano competenza legislativa in materia di finanza locale. La ricorrente si è limitata a un elenco cumulativo, generico e indistinto di norme, senza alcuna motivazione in ordine all'asserito contrasto tra la norma impugnata e i parametri richiamati, e senza indicare, neppure in modo sintetico, né quale argomentazione di merito porre a fondamento della richiesta di illegittimità costituzionale, né le competenze proprie che sarebbero state così pregiudicate. In particolare, evocando la lesione di parametri che esulano da quelli che attengono al riparto di competenza tra Stato e Regioni, è incappata in un altro vizio per carenza di motivazione, relativamente alla ridondanza delle denunciate lesioni di siffatti parametri sul medesimo assetto competenziale. Il ricorso, dunque, è stato utilizzato in modo improprio, in quanto non si voleva con esso definire i corretti assetti e rapporti tra enti territoriali, bensì esprimere l'insoddisfazione politica per la differenza di condizione tra la ricorrente, Regione ordinaria, e le resistenti Province autonome a statuto speciale, trascurando che tale diversità di condizione è espressione di una precisa scelta costituzionale (art. 116, comma 1).

Sulla necessità che l'atto introduttivo del giudizio non può limitarsi a indicare le norme costituzionali che si assumono violate, ma deve prospettare un argomentazione di merito, sia pure sintetica, a sostegno della richiesta di illegittimità costituzionale, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 153/2015, 142/2015, 13/2015, 259/2014, 88/2014, 39/2014, 36/2014 e 11/2014.

Sull'impossibilità che delle censure generiche e indeterminate possano essere idonee a individuare correttamente la questione di costituzionalità, v. le citate sentenze nn. 199/2012 e 119/2010.

Sull'inammissibilità di una censura a tutela delle competenze regionali che prescinda da alcun dato quantitativo concreto, dal quale desumere la lesione dell'autonomia della ricorrente, v. le citate sentenze nn. 97/2013, 241/2012, 298/2009 e 256/2007.

Sull'ammissibilità delle questioni, promosse nei giudizi principali, in ordine a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto di competenze solo se si prova la ridondanza della violazione di essi su tale riparto, si vedano, ex plurimis, le citate sentenze nn. 153/2015, 89/2015, 13/2015, 79/2014 e 44/2014.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 518

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte