Imposte e tasse - Istituzione dell'imposta comunale unica (IUC) - Salvezza della disciplina per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU) - Ricorso della Regione siciliana - Motivazione delle censure oscura, incompleta e per relationem - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per oscurità e incompletezza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 639 e 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana - in riferimento agli artt. 14, lett. o), 36, 37 e 43 dello Statuto regionale, 81 e 119, quarto comma, Cost. e 10 della l. cost. n. 3 del 2001 - nella parte in cui prevede l'istituzione dell'Imposta comunale unica e conferma la precedente disciplina in materia di Imposta municipale unica. La Regione ricorrente si è limitata a riprodurre argomentazioni presenti in precedenti ricorsi, aventi ad oggetto disposizioni diverse, senza chiarire le ragioni del contrasto tra le disposizioni censurate ed i parametri evocati.
In tema di soglia minima di chiarezza e completezza a cui è subordinata l'ammissibilità delle impugnative in via principale, v. le citate sentenze nn. 215/2015, 88/2014 e 312/2013.
In tema di inammissibilità del ricorso laddove la motivazione si risolva in un rinvio per relationem ad altre impugnative, v. la citata sentenza n. 19/2015.