Sentenza 252/2015 (ECLI:IT:COST:2015:252)
Massima numero 38650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  18/11/2015;  Decisione del  18/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:  38649  38651


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Disciplina del Fondo di solidarietà comunale - Ricorso della Regione siciliana - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria garantita dallo statuto regionale e dalle relative norme di attuazione - Motivazione generica delle censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili, per genericità delle censure, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana - in riferimento agli artt. 37 e 43 dello Statuto regionale, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e al principio di leale collaborazione - nella parte in cui disciplina il funzionamento del Fondo di solidarietà comunale. La ricorrente infatti, non ha chiarito le ragioni per le quali la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con i parametri invocati.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 730

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 37

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2