Organi costituzionali - In genere - Caratteristiche - Autonomia, quale potestà di produrre norme relative al proprio funzionamento, compresi gli apparati amministrativi "serventi" - Fondamento e limite di tali potestà - Tutela dell'indipendenza da ogni altro potere - Tradizionale associazione dell'autodichia, quale potestà di giudicare direttamente delle controversie relative alle norme prodotte. (Classif. 169001).
Autonomia significa, anzitutto, potestà dell’organo costituzionale di produrre norme relative al proprio funzionamento; a tale potestà è tradizionalmente associata – come mero criterio di massima – quella di autodichia, e cioè quella di giudicare direttamente, attraverso propri organi, delle controversie relative all’applicazione di tali norme, allo scopo di sottrarre a qualsiasi ingerenza esterna – in particolare del potere giudiziario – non solo la disciplina, ma anche la concreta gestione dei loro apparati serventi. Tale sfera di autonomia ha, per le Camere, una base costituzionale espressa nell’art. 64, primo comma, Cost., mentre ha fondamento costituzionale implicito per quanto riguarda il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale. (Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40994; S. 129/1981 - mass. 9660).
Il potere regolamentare degli organi costituzionali logicamente investe anche gli aspetti organizzativi, ricomprendendovi ciò che riguarda il funzionamento degli apparati amministrativi “serventi”, che consentono agli organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali. (Precedente: S. 262/2017 - mass. 40994).
Il fondamento dell’autonomia – la tutela dell’indipendenza degli organi costituzionali da ogni altro potere, a sua volta strumentale alla garanzia del libero ed efficiente esercizio delle loro funzioni – ne rappresenta anche il confine.