Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Disciplina del Fondo di solidarietà comunale - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata riduzione delle risorse di bilancio tale da rendere impossibile lo svolgimento delle funzioni regionali - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Carenza di una puntuale individuazione delle componenti economiche e contabili assunte a riferimento della doglianza - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 730, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 119, quarto comma, e 81 Cost. e agli artt. 14, lett. o), e 36 dello Statuto regionale, nella parte in cui detta la disciplina del Fondo di solidarietà comunale. La ricorrente, infatti, non ha fornito prova che la disciplina censurata - che prevede un'articolazione bidirezionale dei flussi finanziari afferenti all'IMU - produca una grave alterazione nel rapporto tra complessivi bisogni dell'ente territoriale e mezzi finanziari per farvi fronte, omettendo di indicare le componenti economiche e contabili assunte a fondamento della doglianza.
Per l'affermazione che lo Stato, nell'attuazione della riforma della fiscalità territoriale delle autonomie speciali, non ha rispettato il metodo pattizio sotto il profilo sia procedurale sia sostanziale, v. la citata sentenza n. 155/2015.
Per l'affermazione che le autonomie speciali sono titolari di un potere di iniziativa per un esame partecipe, insieme allo Stato, delle questioni di comune rilevanza in tema di relazioni finanziarie ed alla conseguente evoluzione normativa in senso conforme ai canoni costituzionali, v. la citata sentenza n. 155/2015.
Per l'affermazione che, nel settore della finanza pubblica allargata, le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici debbono essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo, v. la citata sentenza n. 246/2012.
Per l'affermazione che la negativa incidenza sulla sana gestione finanziaria non può essere lamentata senza una puntuale individuazione delle componenti economiche e contabili assunte a riferimento della doglianza, v. la citata sentenza n. 246/2012.
Per l'affermazione che è onere del ricorrente allegare gli elementi finanziari rilevanti, i quali possono essere eventualmente richiesti alla parte resistente, v. la citata sentenza n. 246/2012.
Per l'affermazione che lo Stato, nell'ambito delle manovre di finanza pubblica, può disporre in merito alla disciplina sostanziale delle risorse di competenza degli enti territoriali, anche determinando riduzioni della loro disponibilità finanziaria, purché non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa, v. la citata sentenza n. 138/1999.
Sulla necessità che le Regioni forniscano prova di una grave alterazione nel rapporto tra complessivi bisogni dell'ente territoriale e mezzi finanziari per farvi fronte, v. le citate sentenze nn. 23/2014 e 29/2004.