Sentenza 253/2015 (ECLI:IT:COST:2015:253)
Massima numero 38652
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  17/11/2015;  Decisione del  17/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Addizionale regionale IRPEF - Possibilità per le Regioni di disporre detrazioni a beneficio della famiglia o in luogo di altre misure di sostegno sociale - Differimento di un anno - Ricorso della Regione Puglia - Asserita violazione della competenza legislativa in materia tributaria e della autonomia finanziaria della Regione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Asserita violazione dei principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2013, n. 147- impugnato dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi terzo e quarto, e 119, commi primo e secondo, Cost., nonché ai principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto -, in quanto differisce dal 2014 al 2015 la possibilità per le Regioni ordinarie di disporre detrazioni all'addizionale regionale IRPEF in favore delle famiglie o in luogo dell'erogazione diretta di misure di sostegno sociale altrimenti previste dalla legislazione regionale. Tale addizionale è determinata applicando l'aliquota regionale al reddito complessivo rilevante ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili ed è devoluta alla Regione. Si tratta, quindi, di un'addizionale sulla base imponibile di un tributo erariale, qual è, appunto, l'IRPEF. La norma statale censurata, adottata nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., legittimamente limita la potestà legislativa regionale, differendo nel tempo la possibilità per le Regioni di prevedere le detrazioni in considerazione. Il rinvio di tale opzione legislativa ha il temporaneo effetto di ripristinare il principio, specificativo dell'art. 81 Cost., dell'unità del bilancio, secondo cui tutte le entrate correnti, a prescindere dalla loro origine, concorrono alla copertura di tutte le spese correnti; e comporta unicamente la transitoria devoluzione del gettito dell'addizionale IRPEF nella sua integralità al bilancio regionale. In tal modo non viene affatto precluso il tipo di sostegno sociale reclamato dalla Regione, la cui applicazione viene semplicemente rinviata, ma è piuttosto consentito alla Regione di impiegare, ove lo ritenga, le risorse così percepite anche per obiettivi diversi da quelli previsti in relazione alle detrazioni. La proroga si limita a conferire al bilancio regionale una maggiore flessibilità in relazione alle scelte rimesse alla discrezionalità della Regione cosicché la sua temporanea applicazione potrebbe addirittura favorire il buon andamento dell'azione amministrativa. Peraltro, la predetta norma incide esclusivamente sul regime dell'addizionale regionale IRPEF, differendone nel tempo l'applicazione, senza nulla disporre in ordine agli ambiti di competenza attribuiti al legislatore regionale, con la conseguenza che non risultano violati i principi di chiarezza normativa e di certezza del diritto.

Nel senso che l'IRPEF è un tributo erariale, v. la citata sentenza n. 381/2004.

Nel senso che la disciplina delle addizionali regionali rientra nella competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., v. la citata sentenza n. 121/2013.

Sul principio di unità del bilancio di cui all'art. 81 Cost., v. la citata sentenza n. 192/2012.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 509

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte