Bilancio e contabilità pubblica - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dalle Regioni sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Devoluzione al bilancio dello Stato per essere destinati all'apposito Fondo di cui al comma 48 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento agli artt. 48 e 49 dello Statuto regionale e all'art. 119 Cost., dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, laddove prevede che determinati risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa regionale siano destinati a specifici fondi di cui al comma 48 della medesima legge. Sebbene lo Statuto garantisce alla Regione autonomia finanziaria, attribuendole una quota fissa di una serie di entrate tributarie erariali riscosse nel territorio, la ricorrente non può lamentare una lesione di tale autonomia giacché non dimostra che la fonte di provenienza dei risparmi in questione sia di natura tributaria. Parimenti, la Regione non spiega in quale rapporto si trovino, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, le invocate norme della Costituzione e quelle previste all'interno del proprio Statuto, atteso che, ai sensi dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, deve darsi preferenza alle disposizioni costituzionali che garantiscono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite dalle disposizioni statutarie.
Sul rapporto tra disposizioni costituzionali e disposizioni statutarie, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 202/2005 e 314/2003.