Bilancio e contabilità pubblica - Risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa adottate dalle Regioni sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive - Devoluzione al bilancio dello Stato per essere destinati all'apposito Fondo di cui al comma 48 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione della potestà regolamentare dell'Assemblea regionale - Carenza di autonoma lesività della disposizione impugnata - Asserita lesione della sfera di autonomia regionale - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impugnato, in riferimento agli artt. 4 e 36 dello Statuto regionale e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, dalla Regione siciliana, laddove prevede che determinati risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa regionale siano devoluti a specifici fondi di cui al comma 48 della medesima legge. La disposizione censurata, in particolare, non lede alcuna potestà regolamentare della Regione giacché essa stabilisce che l'adozione delle suddette misure di contenimento della spese avvenga comunque nell'esercizio della rispettiva autonomia. Non vi è, altresì, alcuna dimostrazione, da parte della ricorrente, circa la natura tributaria dei risparmi previsti dalla norma impugnata.