Ordinanza 256/2015 (ECLI:IT:COST:2015:256)
Massima numero 38658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
18/11/2015; Decisione del
18/11/2015
Deposito del 03/12/2015; Pubblicazione in G. U. 09/12/2015
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Fissazione di una soglia di punibilità (50.000 euro) inferiore alla soglia di punibilità (103.291,38 euro) prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, per il reato di omesso versamento IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Reati e pene - Reato di omesso versamento di ritenute certificate - Fatti commessi sino al 17 settembre 2011 - Fissazione di una soglia di punibilità (50.000 euro) inferiore alla soglia di punibilità (103.291,38 euro) prevista, a seguito della sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, per il reato di omesso versamento IVA, con riferimento ai fatti commessi sino alla medesima data - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Sono restituiti ai giudici rimettenti, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. È intervenuto, successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 158/2015, che ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità dell'illecito in questione dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta, pertanto si rinvia ad una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.
Sono restituiti ai giudici rimettenti, gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, aggiunto dall'art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, relativamente ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, punisce il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore ad euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta, anziché ad euro 103.291,38. È intervenuto, successivamente alle ordinanze di rimessione, il d.lgs. n. 158/2015, che ha modificato la norma censurata, innalzando la soglia di punibilità dell'illecito in questione dai precedenti 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta, pertanto si rinvia ad una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
10/03/2000
n. 74
art. 10
co.
legge
30/12/2004
n. 311
art. 1
co. 414
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte