Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Previsione della destinazione di una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 9, della legge n. 580 del 1993 - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - Sopravvenuto accordo con il Governo in materia finanziaria - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.
E' estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige in riferimento agli artt. 117, sesto comma, Cost., 4, numero 8), 69 e seguenti dello statuto trentino e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, nonché al principio di leale collaborazione - dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale destina una somma pari a 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 9, della legge n. 580 del 1993. Infatti, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso (in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo in data 15 ottobre 2014, il quale al punto 15 prevede l'impegno di ritirare i ricorsi promossi contro lo Stato innanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica) determina, in quanto accettata dalla controparte costituita, l'estinzione del processo.
Sull'estinzione del processo a seguito di accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell'ente resistente costituitosi in giudizio, v., ex plurimis, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 239/2015 e 65/2015; ordinanze nn. 224/2015, 213/2015, 208/2015 e 203/2015.