Autodichia - In genere - Assoggettabilità ad essa dei soggetti terzi estranei alla struttura organizzativa degli organi costituzionali - Esclusione, in ragione del sacrificio sproporzionato al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Eccezionalità della giurisdizione domestica con riferimento alle controversie concernenti i propri dipendenti rispetto al regime giurisdizionale dei beni giuridici e dei diritti nello Stato di diritto (nel caso di specie: spettanza alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato del potere di affermare la giurisdizione del giudice amministrativo, in luogo del Consiglio di giurisdizione della Camera, in una controversia relativa all'assegnazione di un appalto di servizi bandito dalla Camera dei deputati). (Classif. 025001).
Uno spazio per l’esercizio dell’autodichia da parte degli organi costituzionali – in deroga rispetto ai principi, di rango costituzionale, che affidano la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei singoli alla giurisdizione civile o amministrativa – va preservato nei soli limiti in cui ciò risulti necessario a consentire agli stessi organi costituzionali di adempiere liberamente, e in modo efficiente, alle proprie funzioni costituzionali. (Precedente: S. 262/2017 - mass. 40995).
Il mantenimento della tradizionale giurisdizione domestica, con riferimento alle controversie concernenti i propri dipendenti, riveste carattere eccezionale rispetto alla “grande regola” dello Stato di diritto ed al conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 Cost.), che si sostanzia, anzitutto, nel diritto inviolabile di ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi davanti a un giudice indipendente e naturale. (Precedenti: S. 262/2017 - mass. 40995; S. 120/2014; S. 379/1996 - mass. 22938).
(Nel caso di specie, è dichiarato che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare, rispettivamente, con la sentenza delle Sezioni unite civili n. 15236 del 2022 e della Sezione quinta, n. 4150 del 2021, la giurisdizione del giudice comune nella controversia che ha originato il conflitto sollevato dalla Camera dei deputati. Dette sentenze, nel riconoscere che su un provvedimento di esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese da una procedura di rilievo comunitario per un appalto di servizi bandito dalla stessa Camera, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e non al Consiglio di giurisdizione della Camera, organo disciplinato da un regolamento interno della Camera, non hanno, infatti, determinato alcuna lesione della sfera di attribuzioni di questa. La ricomprensione delle imprese che concorrano per aggiudicarsi un appalto tra le ipotesi di deroga al diritto inviolabile di ciascuno di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi davanti a un giudice indipendente e naturale comporterebbe, infatti – diversamente rispetto alla sfera dei soggetti interni (o aspiranti tali) agli organi costituzionali – un sacrificio sproporzionato al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a carico di soggetti estranei alla struttura organizzativa di tale organi. Ciò non esclude, tuttavia, che gli organi costituzionali possano esercitare poteri di autonormazione, attraverso appositi regolamenti, anche in ambiti, come l’affidamento di appalti pubblici, rispetto ai quali non spetti loro alcun potere di autodichia ma ove esigenze di rilievo organizzativo possano in concreto giustificare la sottoposizione delle procedure in parola a regole più snelle rispetto alla generalità delle p.a., e più adeguate alle peculiarità delle funzioni e del modus operandi del singolo organo costituzionale; regole la cui interpretazione e applicazione resterà affidata alla giurisdizione amministrativa). (Precedente: S. 262/2017 - mass. 40995).