Sentenza 260/2015 (ECLI:IT:COST:2015:260)
Massima numero 38662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  01/12/2015;  Decisione del  01/12/2015
Deposito del 11/12/2015; Pubblicazione in G. U. 16/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro - Fondazioni lirico-sinfoniche - Disposizione, qualificata di interpretazione autentica, che sancisce il divieto, fin dalla trasformazione delle fondazioni in soggetti di diritto privato, di stabilizzare il rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine - Estensione del divieto di conversione del contratto a tempo determinato oltre i confini originariamente tracciati - Retroattività lesiva del principio dell'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica e delle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., l'art. 40, comma 1-bis, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge n. 98 del 2013, nella parte in cui prevede che l'art. 3, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 64 del 2010 si interpreta nel senso che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine. La disposizione interpretata (tramite un rinvio all'art. 3, quarto e quinto comma, della l. n. 426 del 1977), occupandosi del solo aspetto dinamico del rapporto negoziale, prevede il divieto, con conseguente nullità, dei "rinnovi" dei contratti a termine che comporterebbero la trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato. La norma censurata, invece, estende, con portata retroattiva, il divieto di conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato anche ai casi di vizi genetici del rapporto negoziale. Essa, non enucleando una plausibile variante di senso della disposizione interpretata, lede sia l'affidamento dei consociati nella sicurezza giuridica, corroborato da un assetto normativo risalente, sia le attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, giacché l'intervento normativo si ripercuote sui giudizi in corso, travolgendo gli effetti delle pronunce già rese. (Restano assorbite le ulteriori censure di violazione dell'art. 3 Cost.).

Per l'affermazione che il giudice rimettente non deve rinnovare il giudizio sulla rilevanza se lo jus superveniens è applicabile solo pro futuro, v. la citata sentenza n. 205/2015.

Per l'affermazione che la tutela dell'affidamento è principio connaturato allo Stato di diritto, v. la citata sentenza n. 209/2010.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  21/06/2013  n. 69  art. 40  co. 1

legge  09/08/2013  n. 98  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 13