Porti - Piano strategico nazionale della portualità e della logistica - Prevista adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Disciplina di dettaglio e di diretta applicazione, adottata nella materia concorrente "porti e aeroporti civili", in forza di "chiamata in sussidiarietà" - Mancato coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di adozione del piano - Necessità di prevederne l'adozione in sede di Conferenza Stato-Regioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120 Cost., l'art. 29, comma 1, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. La disposizione impugnata rientra, infatti, nella materia di competenza legislativa concorrente "porti e aeroporti" - di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - e trova la sua base di legittimazione nel principio della "chiamata in sussidiarietà". Nel caso di specie, pur essendovi un'esigenza di esercizio unitario della funzione di pianificazione, non è stata comunque prevista alcuna forma di coinvolgimento delle Regioni interessate nelle procedure di adozione del piano, che dovrà, pertanto, essere attuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Sull'ascesa della funzione normativa, dal livello regionale a quello statale, e sul coinvolgimento delle Regioni interessate nello svolgimento delle funzioni allocate in capo agli organi centrali, v., ex multis, le citate sentenze nn. 179/2012, 163/2012, 232/2011, 374/2007, 88/2007 e 303/2003.
Sulla legislazione statale in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 278/2010, 383/2005 e 6/2004.