Sentenza 262/2015 (ECLI:IT:COST:2015:262)
Massima numero 38664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  02/12/2015;  Decisione del  02/12/2015
Deposito del 11/12/2015; Pubblicazione in G. U. 16/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Prescrizione - Società in nome collettivo - Azioni di responsabilità contro gli amministratori - Sospensione della prescrizione finché questi rimangono in carica - Mancata previsione - Irragionevole trattamento deteriore rispetto alle società di capitali e alle società in accomandita semplice - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.

Testo

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2941, n. 7), cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. È irragionevole la previsione di un trattamento deteriore rispetto alle società di capitali e alle società in accomandita semplice, che beneficiano della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori finché questi rimangono in carica, in base all'elemento della personalità giuridica in quanto la ratio della causa di sospensione non ha alcuna attinenza con quest'ultima, ma risiede nella difficoltà per la società di acquisire, durante la permanenza in carica degli amministratori, compiuta conoscenza degli illeciti che essi hanno commesso e determinarsi a promuovere le azioni di responsabilità. La personalità giuridica, da un lato, vede attenuarsi il suo ruolo di fattore ordinante della disciplina societaria e, dall'altro lato, non ha portata scriminante per il diverso aspetto della responsabilità degli amministratori per gli illeciti commessi durante la permanenza in carica. Inoltre, una società di persone, composta da soci che non partecipino tutti all'amministrazione, non è meno bisognosa di tutela di una società di capitali. (Restano assorbite le censure sollevate con riguardo all'art. 24 Cost.).

Sul nesso tra valutazione di rilevanza ed accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale, v. la citata sentenza n. 61/2012.

Sulla verifica, in sede di valutazione di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che i presupposti di esistenza del giudizio non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, v. le citate sentenze nn. 34/2010 e 62/1992.

Sulla sufficienza di una motivazione non implausibile, da parte del giudice a quo, dell'esistenza di un giudizio ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, v. la citata sentenza n. 270/2010.

Sulla declaratoria di illegittimità dell'art. 2941, n. 7, cod. civ. nella parte in cui non prevede che la prescrizione resti sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, v. la citata sentenza n. 322/1998.

Sull'obbligo, gravante sul giudice a quo, di esplorare la possibilità di un'interpretazione conforme alla Carta fondamentale, v. la sentenza n. 221/2015.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2941  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte