Sentenza 263/2015 (ECLI:IT:COST:2015:263)
Massima numero 38667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  03/11/2015;  Decisione del  03/11/2015
Deposito del 11/12/2015; Pubblicazione in G. U. 16/12/2015
Massime associate alla pronuncia:  38665  38666  38668


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427 impugnato, a carico delle Regioni per gli anni 2015-2017, e degli enti locali per gli anni 2016-2017 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Incertezza e oscurità della censura - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili, per incertezza e oscurità della censura, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, commi primo e sesto, Cost. e 36 dello statuto speciale, nonché 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 - dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede il contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427, a carico delle Regioni per gli anni 2015-2017, e degli enti locali per gli anni 2016-2017. Invero, nessun argomento, tra quelli svolti nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto della riserva allo Stato del gettito dei tributi spettanti in linea di principio alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio. Parimenti, è oscura la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, in quanto questa sembra presupporre, senza alcun sostegno argomentativo, che i contributi stabiliti dalla norma impugnata comportino un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, anziché una riduzione della spesa regionale, che non compromette, ma agevola l'equilibrio di bilancio, il cui raggiungimento costituisce il dichiarato scopo della norma denunciata.

Per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incertezza ed oscurità della censura, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 247/2009 e 246/2009.

Sulla riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti alla Regione siciliana, in quanto riscossi sul suo territorio, v. la citata sentenza n. 77/2015.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 427

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 429

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 6

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 1

Costituzione  art. 119  co. 6

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2