Sentenza 263/2015 (ECLI:IT:COST:2015:263)
Massima numero 38668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  03/11/2015;  Decisione del  03/11/2015
Deposito del 11/12/2015; Pubblicazione in G. U. 16/12/2015
Massime associate alla pronuncia:  38665  38666  38667


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2014 - Contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427 impugnato, a carico delle Regioni per gli anni 2015-2017, e degli enti locali per gli anni 2016-2017 - Ricorso della Regione siciliana - Lamentata mancanza dell'intesa - Insussistenza - Principio dell'accordo, non recepito dallo statuto o dalle norme di attuazione, derogabile in via transitoria - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 dello statuto speciale - dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - che prevede il contributo alla finanza pubblica, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 427, a carico delle Regioni per gli anni 2015-2017, e degli enti locali per gli anni 2016-2017. In materia di coordinamento della finanza pubblica merita di essere privilegiata la via dell'accordo, in esecuzione del principio generale di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il quale, tuttavia, in quanto non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze, l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, ben può alimentare interventi settoriali, che, per quanto non oggetto di accordo, pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali. Ad ogni modo, la deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 non potrebbe validamente trasformarsi da transitoria eccezione in stabile allontanamento dalle procedure previste dallo stesso.

Nel senso che i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. le citate sentenze nn. 54/2014, 229/2011, 169/2007, 82/2007, 417/2005, 353/2004 e 36/2004.

Sul principio dell'accordo in materia di coordinamento della finanza pubblica, in esecuzione dell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, derogabile in casi particolari da legislatore statale, v. le citate sentenze nn. 46/2015, 23/2014, 193/2012, 118/2012 e 353/2004.

Nel senso che l'emergenza finanziaria, pur nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, legittima interventi settoriali, che, anche se non oggetto di accordo, pongono oneri a carico delle autonomie speciali, v. le citate sentenze nn. 89/2014, 23/2014 e 39/2013.

Per l'affermazione che l'art. 27 della legge n. 42 del 2009 pone una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata, così da configurarsi come presidio procedurale a carico della specialità finanziaria di tali enti, v. le citate sentenze nn. 241/2012 e 71/2012.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 427

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 429

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte