Impiego pubblico - Corpo nazionale dei vigili del fuoco - Personale in possesso del brevetto di sommozzatore - Mancata estensione dell'indennità di immersione riconosciuta al personale delle FF.AA. - Denuncia di norma inidonea a sostenere l'oggetto della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., nella parte in cui riconosce l'indennità di immersione esclusivamente al personale delle Forze armate e non anche a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso di analogo brevetto di sommozzatore e svolgenti identiche mansioni di soccorso e salvataggio. La disposizione impugnata, nel riconoscere l'emolumento in esame al personale delle forze armate, non contiene alcun divieto implicito di riservare un trattamento analogo ad altre categorie di pubblici dipendenti e, in particolare, non impedisce che il riallineamento stipendiale sia raggiunto attraverso apposite procedure negoziali. La norma impugnata è, pertanto, inidonea a sostenere l'oggetto della censura e avrebbe potuto essere evocata, tutt'al più, quale tertium comparationis su cui misurare l'asserita lesione del principio di uguaglianza.
Sull'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v. la citata sentenza n. 27/2015.
Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inidoneità della norma impugnata a sostenere l'oggetto della censura, v. la citata sentenza n. 303/1992.
Sul difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale per inapplicabilità, nel giudizio principale, della norma ritenuta costituzionalmente sospetta, v. le citate ordinanze nn. 217/2003, 230/2000, 99/1999 e 96/1999.