Fonti del diritto - Interna corporis - Regolamenti parlamentari - Sindacabilità tramite il giudizio per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato - Garanzia del rispetto del confine tra l'autonomia delle Camere e la legalità-giurisdizione - Natura di fonti di rango primario - Conseguente impossibilità, per il giudice comune, di ignorarli o disapplicarli. (Classif. 106004).
Esclusa la sindacabilità dei regolamenti parlamentari nell’ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il controllo di compatibilità con la Costituzione ben può essere effettuato nel giudizio per conflitto tra poteri dello Stato, sede naturale in cui trovano soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza degli organi costituzionali. (Precedenti: S. 237/2022 - mass. 45146; S. 120/2014 - mass. 37920; S. 154/1985 - mass. 10917).
Nel conflitto tra poteri dello Stato, su impulso del potere che si ritenga leso o menomato dall’attività dell’altro, la Corte è in grado di assicurare – anche con riferimento al concreto esercizio del potere regolamentare attribuito alle Camere dalla Costituzione – il rispetto del corretto confine tra i due distinti valori dell’autonomia delle Camere, da un lato, e della legalità-giurisdizione, dall’altro. (Precedenti: S. 120/2014; S. 379/1996 - mass. 22938).
La giurisdizione comune non può, nella decisione delle controversie sottoposte al suo esame, semplicemente ignorare o, comunque, disapplicare la disciplina posta dai regolamenti delle Camere; queste ultime sono, infatti, fonti di rango primario, tanto con riferimento ai regolamenti c.d. “maggiori”, o “generali”, disciplinati direttamente dall’art. 64, primo comma, Cost., quanto con riferimento a quelli c.d. “minori”, i quali trovano in quelli maggiori la propria fonte di legittimazione. (Precedenti: S. 126/2023 - mass. 45701 e 45703; S. 237/2022 - mass. 45147).