Ordinanza 266/2015 (ECLI:IT:COST:2015:266)
Massima numero 38671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  06/10/2015;  Decisione del  06/10/2015
Deposito del 17/12/2015; Pubblicazione in G. U. 23/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Turismo - Norme della Regione Liguria - Imposizione del vincolo di destinazione alberghiera a tutte le strutture classificate come albergo - Ius superveniens - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo .

Testo
Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1, impugnato, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., nella parte in cui impone un vincolo di destinazione alberghiera a tutte le strutture classificate, dalla medesima norma, come albergo. È intervenuta, successivamente all'ordinanza di rimessione, la l.r. n. 4 del 2013, la quale ha modificato la norma censurata. A fronte di tale ius superveniens, è necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/02/2008  n. 1  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte