Ordinanza 267/2015 (ECLI:IT:COST:2015:267)
Massima numero 38672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  21/10/2015;  Decisione del  21/10/2015
Deposito del 17/12/2015; Pubblicazione in G. U. 23/12/2015
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Commercio - Disciplina della rete distributiva dei carburanti - Ricorso della Provincia di Trento - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È estinto il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari - dell'art. 17, comma 4, lett. c), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27), avente ad oggetto la disciplina relativa alla rete distributiva dei carburanti. Infatti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

Sulla estinzione del processo a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita, v., ex plurimis, le citate ordinanze nn. 203/2015 e 172/2015.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 17  co. 4

legge  24/03/2012  n. 27  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. 1017  art.   

decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. 526  art. 15  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2