Ordinanza 269/2015 (ECLI:IT:COST:2015:269)
Massima numero 38675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  01/12/2015;  Decisione del  01/12/2015
Deposito del 17/12/2015; Pubblicazione in G. U. 23/12/2015
Massime associate alla pronuncia:  38674


Titolo
Giurisdizione - Preavviso di fermo di beni mobili registrati per crediti di natura diversa - Questione proposta in via subordinata - Possibilità per i giudici di richiedere un'interpretazione pregiudiziale vincolante alle sezioni unite della Corte di cassazione - Mancata previsione - Vincolatività dei principi espressi dalla Corte di cassazione a sezioni unite - Mancata previsione - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla ricostruzione della fattispecie a quo ed alla rilevanza - Censura di norma inconferente - Richiesta di intervento manipolativo di sistema in assenza di soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità.

Testo

È manifestamente inammissibile - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, nonché agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., in quanto non prevede la possibilità, per il giudice di ogni ordine e grado, di richiedere una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione in funzione nomofilattica, nonché nella parte in cui non prevede che i principi espressi dalle pronunce della Corte di cassazione a sezioni unite costituiscano precedente vincolante per tutte le successive decisioni degli uffici giudiziari della Repubblica. In particolare, la motivazione dell'ordinanza di rimessione non chiarisce se il giudice a quo ritenga di essere titolare di giurisdizione in ordine alle azioni proposte dalle parti ricorrenti, ossia in che modo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul riparto di giurisdizione nell'impugnazione del fermo amministrativo debbano trovare applicazione nei casi sottoposti al suo esame. Né è dato rinvenire il motivo per cui il rimettente ritenga di non poter decidere il caso sottoposto al suo esame, senza il previo rinvio "pregiudiziale" alla Corte di cassazione a sezioni unite. La denunciata assenza di uno strumento processuale per interpellare direttamente la Corte di cassazione in funzione nomofilattica introduce una questione meramente ipotetica, che prescinde dal giudizio a quo, riguardando, invece, l'intero sistema del processo civile. Inoltre, la questione investe una disposizione inconferente e pertanto non rilevante nel caso concreto. Infine, si richiede alla Corte un intervento additivo "creativo", peraltro manipolativo di sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, che eccede i poteri di intervento della Corte stessa, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.

Per la manifesta inammissibilità di analoga questione di legittimità costituzionale, v. la citata ordinanza n. 156/2013.

Sulla richiesta alla Corte di un intervento additivo "creativo" in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, v., ex plurimis, le ordinanze nn. 255/2012, 252/2012, 243/2009 e 182/2009.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 362  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6  

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 13  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 47  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 52  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 53