Illeciti amministrativi - Continuazione e cumulo giuridico ai fini della determinazione della sanzione - Limitazione alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Asserita disparità di trattamento in danno degli autori di tutte le altre violazioni - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla ricostruzione della fattispecie a quo ed alla rilevanza della questione - Richiesta di intervento rimesso alla discrezionalità del legislatore e privo di soluzione costituzionalmente obbligata - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui limita la continuazione, ed il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni, alle sole violazioni di leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. Infatti, l'ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione della fattispecie a quo, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione proposta. Inoltre, l'intervento richiesto dal rimettente deve ritenersi precluso dalla discrezionalità riconosciuta al legislatore nella configurazione del trattamento sanzionatorio per il concorso tra plurime violazioni e dall'assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate.
Nel senso che rientra nella discrezionalità del legislatore configurare il concorso tra plurime violazioni, v., in relazione a questioni analoghe, le citate ordinanze nn. 280/1999, 23/1995, 468/1989.