Imposte e tasse - Riserva all'erario di maggiori entrate - Compensazione degli oneri derivanti dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui alla legge n. 23 del 2014 - Ricorso della Regione siciliana - Asserita diminuzione delle entrate spettanti alla regione in violazione delle norme statutarie - Censure generiche e assertive - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto regionale ed all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nella parte in cui prevede la compensazione degli oneri derivanti dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. n. 23 del 2014, sul presupposto che essa realizzerebbe una diminuzione delle entrate spettanti alla regione medesima. La censura, invero, si caratterizza per la sua genericità ed assertività, atteso che la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione dei parametri invocati, senza individuare le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale.
Sulla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 50-bis del d.l. n. 66 del 2014, v., ex multis, le citate sentenze nn. 236/2013 e 241/2012.
Sull'applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti dalla legislazione statale anche ai soggetti ad autonomia speciale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 176/2015, 82/2015 e 77/2015.
Sull'identificazione dei termini delle questioni di legittimità costituzionale, v., ex multis, le citate sentenze nn. 233/2015, 218/2015, 153/2015, 142/2015, 131/2015, 82/2015 e 241/2012.
Sull'inammissibilità del ricorso per genericità ed assertività della censura, v., ex multis, le citate sentenze nn. 184/2014, 185/2011, 129/2011, 114/2011, 68/2011, 278/2010 e 45/2010.