Imposte e tasse - Riserva all'erario di maggiori entrate - Previsione che le maggiori entrate derivanti dal d.l. n. 66 del 2014 possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti dell'articolo censurato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita inclusione nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche di quelle derivanti dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza di misure adottate ai sensi dello stesso provvedimento e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria, che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle norme statutarie e di attuazione - Censure generiche e assertive - Inammissibilità della questione.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17, 37 e 38 dello statuto speciale, nella parte in cui dispone che le maggiori entrate - derivanti dall'entrata in vigore della norma citata - possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti del medesimo articolo censurato, sul presupposto che ciò condurrebbe a includere nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche quelle che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle rispettive norme statutarie e di attuazione. Nella specie, dette entrate deriverebbero dall'imposta sul valore aggiunto, in conseguenza di misure adottate ai sensi del decreto-legge in questione, e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria. La censura, tuttavia, si caratterizza per la sua genericità ed assertività, atteso che la ricorrente si è limitata a lamentare la violazione dei parametri invocati, senza individuare le ragioni dei dubbi di legittimità costituzionale.