Formazioni sociali - In genere - Unione civile - Formazione sociale all'interno delle quali l'individuo afferma e sviluppa la propria personalità - Esplicazione del diritto fondamentale a vivere liberamente la condizione di coppia, anche omosessuale, con i connessi diritti e doveri - Copertura costituzionale nell'art. 2, quale parametro utile a dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive quali strumento di formazione e sviluppo della personalità dell'individuo. (Classif. 107001).
L’unione civile costituisce una formazione sociale in cui i singoli individui svolgono la propria personalità, connotata da una natura solidaristica non dissimile da quella propria del matrimonio, in quanto comunione spirituale e materiale di vita, ed esplicazione di un diritto fondamentale della persona, quello di vivere liberamente una condizione di coppia, con i connessi diritti e doveri.
Nella nozione di formazione sociale, tutelata dall’art. 2 Cost., è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. (Precedente: S. 138/2010 - mass. 34576).
Il parametro di cui all’art. 2 Cost. può essere utilizzato per dare riconoscimento giuridico a relazioni affettive che, già connotate da una dimensione sociale, ricevono tutela in quanto strumento di formazione e sviluppo della personalità dell’individuo. Tali affermazioni di principio rivelano nuove letture dei più tradizionali istituti del diritto civile di cui rimarcano la capacità di comprendere nuove funzionalità. (Precedenti: S. 5/2024 - mass. 45935; S. 183/2023 - mass. 45798; S. 135/2023 - mass. 45621; S. 131/2022 - mass. 44782; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 286/2016 - mass. 39316).