Imposte e tasse - Riserva all'erario di maggiori entrate - Previsione che le maggiori entrate derivanti dal d.l. n. 66 del 2014, possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti dell'articolo censurato - Ricorso della Regione siciliana - Asserita inclusione nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche di quelle derivanti dall'imposta sul valore aggiunto in conseguenza di misure adottate ai sensi dello stesso provvedimento e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria, che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle norme statutarie e di attuazione - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Presenza delle condizioni statutarie che consentono l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali - Inconferenza del principio di leale collaborazione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, impugnato dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto regionale, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 ed al principio di leale collaborazione, nella parte in cui dispone che le maggiori entrate - derivanti dall'entrata in vigore della norma citata - possono essere utilizzate al fine di compensare gli oneri derivanti dai commi precedenti del medesimo articolo censurato, sul presupposto che ciò condurrebbe a includere nel novero delle maggiori entrate riservate allo Stato anche quelle che dovrebbero spettare alla Regione ai sensi delle rispettive norme statutarie e di attuazione. Dette entrate, ad avviso della ricorrente, deriverebbero dall'imposta sul valore aggiunto, in conseguenza di misure adottate ai sensi del decreto-legge in questione, e dall'aumento al 26 per cento dell'imposta sui redditi di natura finanziaria. Sussistono, al contrario, le condizioni previste dalle norme statutarie invocate, che consentono l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali, mentre non può riscontrarsi alcun vizio di genericità della destinazione del gettito medesimo. Ne consegue, altresì, che non può ritenersi leso il principio di leale collaborazione, la cui invocazione è, rispetto alla questione de qua, inconferente.
Sulla necessità di rinunciare al ricorso, da parte del ricorrente, per determinare la cessazione della materia del contendere, v., ex multis, le citate sentenze nn. 176/2015 e 19/2015.
Sulle condizioni che legittimano l'eccezionale riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali, v., ex multis, le citate sentenze nn. 145/2014 e 241/2012.
Sulla specifica destinazione del gettito, v., ex multis, la citata sentenza n. 241/2012.
Sulla compensazione tra entrate e spese, v., ex multis, la citata sentenza n. 135/2012.