Previdenza - Norma di interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 - Modalità di corresponsione dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità - Applicazione del regime vigente al momento della liquidazione della pensione di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Asserita violazione del legittimo affidamento dei consociati - Asserita interferenza con i giudizi in corso, in difetto di motivi imperativi d'interesse generale - Insussistenza - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato nella parte in cui - interpretando l'art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, stabilisce che, «per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità»; abroga l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 e salvaguarda soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti in sede di contenzioso. Come già affermato nelle sentenze nn. 1 del 2011 e 227 del 2014, la denunciata norma enuclea una delle plausibili varianti di senso, accreditata anche da un indirizzo, seppure minoritario, della giurisprudenza contabile. Peraltro, la disciplina, che rinviene la sua ragion d'essere nell'esigenza di coordinamento e di interpretazione sistematica di una pluralità di norme in materia, si innesta nella riforma del sistema pensionistico - foriera di effetti strutturali sulla spesa pubblica e sugli equilibri di bilancio - e persegue la finalità di armonizzare e perequare tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati. Inoltre, nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, sicché non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità e non sono precluse modificazioni sfavorevoli, finalizzate a riequilibrare il sistema; mentre, d'altro canto, la norma, finalizzata al contemperamento dei contrapposti interessi, salvaguarda i trattamenti pensionistici già definiti in sede di contenzioso e attua un bilanciamento ragionevole dei diritti dei singoli con le esigenze di sostenibilità complessiva del sistema. Infine, non si può configurare un'ingerenza arbitraria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, sol perché la norma impugnata trova applicazione nei giudizi pendenti: l'incidenza sui giudizi in corso è connaturata alle norme interpretative, con efficacia retroattiva. L'odierno rimettente non ha addotto nuove argomentazioni a sostegno delle censure già esaminate.
Per analoga questione, v. le citate sentenze nn. 227/2014 e 1/2011.
Per una questione affine, sempre in tema di norme interpretative sulle modalità di calcolo dell'indennità integrativa speciale, v. la citata sentenza n. 127/2015.
Sul principio di autonomia del diritto alla pensione di reversibilità come diritto originario, v. la citata sentenza n. 74/2008.
Per l'affermazione secondo cui l'incidenza sui giudizi in corso è connaturata alle norme interpretative, con efficacia retroattiva, v. la citata sentenza n. 227/2014.