Procedimento civile - Nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti - Opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore - Previsto deposito "dinanzi al tribunale che ha emesso il provvedimento opposto" - Mancata previsione dell'obbligo di astensione per il magistrato investito dell'opposizione ove abbia pronunciato l'ordinanza opposta - Asserita lesione del diritto alla tutela giurisdizionale sotto il profilo del difetto di imparzialità del giudice -Insussistenza - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e 51, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., impugnati, in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui rispettivamente non prevedono, nell'ambito della disciplina del nuovo rito impugnatorio dei licenziamenti e, in particolare, dell'opposizione avverso l'ordinanza che decide in via semplificata sul ricorso del lavoratore, l'incompatibilità del medesimo giudice persona fisica a trattare sia la fase sommaria che quella di opposizione a cognizione piena e l'astensione obbligatoria del giudice che ha trattato la fase sommaria del predetto giudizio rispetto alla trattazione della successiva fase di opposizione a cognizione piena. Questione sostanzialmente identica è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 78 del 2015 ed il rimettente non ha addotto alcun argomento che non sia stato preso in considerazione e motivatamente disatteso in tale pronuncia. Invero, il fatto che entrambe le fasi (sommaria e di opposizione) del primo grado del giudizio de quo possano essere svolte dal medesimo magistrato non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela funzionale all'attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell'effetto anticipatorio dell'ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una più celere tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell'ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa.
Per il rigetto di questione sostanzialmente identica, v. la citata sentenza n. 78/2015.