Turismo - Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri - Condhotel - Definizione e disciplina - Ricorso della Provincia di Bolzano - Difetto di corrispondenza, in relazione a taluni parametri, tra il ricorso e la delibera della Giunta provinciale che ne ha autorizzato la proposizione - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili, per difetto di corrispondenza, in relazione a taluni parametri, tra il ricorso e la delibera della Giunta provinciale che ne ha autorizzato la proposizione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164), impugnato dalla Provincia autonoma di Bolzano, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, ed al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in quanto, nel prevedere misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri, definisce e disciplina i condhotel. Segnatamente, la delibera della Giunta provinciale non lamenta la violazione dell'art. 117, comma quarto, Cost., in relazione all'art. 10 della l. cost. n. 3 del 2001, e del d.P.R. n. 381 del 1974.
Sulla riunione dei ricorsi, v. le citate sentenze nn. 156/2015, 155/2015, 141/2015, 140/2015 e 125/2015.