Turismo - Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri - Condhotel - Definizione e disciplina - Ricorsi delle Province di Trento e di Bolzano - Asserita violazione delle competenze legislative primarie e amministrative in materia di "urbanistica e piani regolatori", di "tutela del paesaggio" e di "turismo e industria alberghiera" - Asserita violazione della competenza legislativa concorrente in materia di "esercizi pubblici" - Asserita violazione della competenza legislativa residuale in materia di commercio - Asserita violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Figura giuridica riconducibile, oltre che alla materia del turismo, anche alle materie dell'urbanistica, del governo del territorio e dell'ordinamento civile - Intervento statale attuato nel rispetto del principio di leale collaborazione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 31 del d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della l. 11 novembre 2014, n. 164), impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento, in riferimento all'art. 117, comma quarto, Cost. ed a varie norme statutarie, in quanto, nel prevedere misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri, definisce e disciplina i condhotel. Non risultano violate le competenze legislative primarie e amministrative in materia di «urbanistica e piani regolatori», di «tutela del paesaggio» e di «turismo e industria alberghiera», nonché la competenza legislativa concorrente in materia di «esercizi pubblici» e la competenza legislativa residuale in materia di «commercio», in quanto il condhotel costituisce una figura giuridica riconducibile, oltre che alla materia del turismo, anche alle materie dell'urbanistica, del governo del territorio e dell'ordinamento civile. Tali molteplici competenze - alcune delle quali di stretta spettanza esclusiva statale, altre a vario titolo attribuite alle Regioni e alle Province autonome - non si presentano separate tra di loro e sono, anzi, legate da un inestricabile intreccio, senza che sia possibile identificarne una prevalente sulle altre dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Di conseguenza, deve trovare applicazione il principio generale secondo il quale, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze e qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione. Quest'ultimo principio non risulta violato in quanto la disposizione impugnata prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato, previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di Conferenza Unificata. Il principio di leale collaborazione, altresì, non è violato dalla possibilità che il Governo possa prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata, nei casi di mancato accordo entro un determinato periodo di tempo o in caso di urgenza, in quanto l'eventuale determinazione unilaterale da parte del Governo deve essere corredata da una motivazione esplicita, specifica e concreta, ove si dia conto degli scambi intercorsi e dei perduranti punti di dissenso e, alla luce di ciò, si illustrino le ragioni per cui si ritiene urgente una determinazione della sola parte statale.
Sull'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 43-bis del d.l. 133 del 2014, v., ex plurimis, le citate sentenze nn. 137/2012 e 241/2012.
Sulla riconducibilità della disciplina della destinazione urbanistica degli immobili alle materie dell'«urbanistica» e del «governo del territorio», v. le citate sentenze nn. 46/2014, 340/2009, 318/2009, 209/2009, 9/2008, 303/2007 e 450/2006.
Sulla riconducibilità degli aspetti contrattuali e condominiali inerenti ai condhotel alla materia dell'«ordinamento civile», salvo il limite del «diritto privato», v. le citate sentenze nn. 80/2012, 295/2009 e 369/2008.
Sull'ipotesi in cui si intreccino più competenze, senza che sia possibile identificarne una prevalente sulle altre dal punto di vista qualitativo o quantitativo, v. le citate sentenze nn. 334/2010 e 50/2005.
Sul principio secondo il quale, in ambiti caratterizzati da una pluralità di competenze e qualora risulti impossibile comporre il concorso di competenze statali e regionali tramite un criterio di prevalenza, non è costituzionalmente illegittimo l'intervento del legislatore statale, purché agisca nel rispetto del principio di leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 140/2015, 44/2014, 237/2009, 168/2008 e 50/2008.
Sulla scelta legislativa di ricorrere al meccanismo della Conferenza Unificata là dove gli interessi implicati riguardino tematiche comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali, v. le citate sentenze nn. 278/2010, 383/2005 e 408/1998.
Sull'intesa in sede di Conferenza Unificata quale strumento idoneo a realizzare la leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie, v. le citate sentenze nn. 88/2014, 297/2012 e 163/2012.
Sulla previsione di meccanismi per il superamento del dissenso in sede di Conferenza Unificata, nonché in seno alla Conferenza Stato-Regioni, purché questi non costituiscano conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa entro un determinato periodo di tempo, v. le citate sentenze nn. 239/2013, 179/2012 e 165/2011.