Sentenza 2/2016 (ECLI:IT:COST:2016:2)
Massima numero 38688
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CRISCUOLO  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  01/12/2015;  Decisione del  01/12/2015
Deposito del 14/01/2016; Pubblicazione in G. U. 20/01/2016
Massime associate alla pronuncia:  38689


Titolo
Intervento in giudizio - Interventi dell'Associazione Senza Limiti Onlus e dell'Associazione ANFFAS Onlus - Soggetti che non sono parti del giudizio principale e non sono titolari di un interesse qualificato - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella Provincia di Trento), impugnato, in riferimento agli artt. 38, primo comma, Cost. e 4 dello statuto trentino, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, è inammissibile l'intervento dell'Associazione Senza Limiti Onlus e di ANFFAS Onlus - Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, che non sono parti del giudizio a quo né titolari di un interesse qualificato. Infatti, l'intervento di soggetti estranei al giudizio a quo può essere ammesso solo quando questi risultino titolari di una situazione giuridica qualificata, inerente in modo specifico al rapporto controverso e, perciò, suscettibile di essere direttamente e immediatamente incisa dagli effetti della pronuncia costituzionale.

Per l'affermazione che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi ad intervenire, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Giunta regionale, soltanto le parti del giudizio principale, v., ex plurimis, l'ordinanza letta all'udienza del 20 ottobre 2015.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte