Assistenza - Norme della Provincia di Trento - Prestazioni assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio - Compartecipazione alla spesa della persona disabile - Commisurazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza anziché al solo reddito dell'interessato -Denunciata violazione del diritto all'assistenza sociale, come asseritamente configurato dalle norme interne e internazionali, nelle quali la persona disabile assumerebbe "rilievo di per sé stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare" - Insussistenza - Questione fondata su un assunto incongruo e privo di rispondenza con i parametri evocati - Non fondatezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13, impugnato, in riferimento agli artt. 38, primo comma, Cost. e 4 dello statuto trentino, in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla spesa con riguardo alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, e non al reddito esclusivo dello stesso interessato. L'assunto, incongruo e privo di rispondenza con i parametri evocati, risulta in antitesi con l'opposta tendenza a far sì che sia propria la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente, così da mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, configurandosi solo come sussidiaria - e comunque secondaria e complementare - la scelta verso soluzioni assistenziali esterne. Quanto agli obblighi internazionali, il principio del necessario rispetto, da parte dei legislatori interni, dei vincoli derivanti dall'adesione ad una Convenzione internazionale si configura alla stregua di un obbligo di risultato, essendo gli Stati aderenti liberi di individuare in concreto i mezzi e i modi necessari per farvi fronte. La Convenzione non vincola, pertanto, ad adottare scelte normative dirette ad allontanare o, perfino, sradicare la persona disabile dal sistema delle relazioni familiari o a disconoscerne il diritto all'appartenenza al medesimo; e neppure, di riflesso, sollecita, sul piano normativo, l'esclusione dei familiari, o il loro disimpegno, da qualsiasi programma di assistenza che, sulla base delle diverse condizioni economiche, consenta di articolare differenziati livelli di compartecipazione ai programmi medesimi. Con riguardo, inoltre, alla violazione dell'art. 38, primo comma, Cost., l'ordinanza di rimessione, oltre che apparire fortemente carente in punto di motivazione, finisce per rivelarsi incoerente rispetto all'oggetto stesso della censura, sostenuta esclusivamente dall'assunto, del tutto apodittico, secondo cui, nel parametro evocato, la persona inabile assume rilievo di per sé stessa, senza alcun riferimento al suo nucleo familiare.
Sul ruolo privilegiato della famiglia nell'attuazione di interessi generali legati all'assistenza e al benessere della persona, v. la citata sentenza n. 203/2013.